Sanatoria criptovalute entro il 30 novembre

La sanatoria criptovalute ha una data di scadenza: il 30 novembre 2023. Ad onor del vero più che sanatoria dovremmo parlare di “istanza di emersione”. Il comma 138 dell’ultima legge di Bilancio prevede infatti la possibilità per coloro che non hanno dichiarato i redditi delle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 di presentare tale istanza. Fino ad oggi erano sconosciuti tempi e modalità di presentazione. Ora grazie ad un recente provvedimento dell’Agenzia Entrate, abbiamo tutti gli strumenti necessari a far emergere le criptovalute mai dichiarate fino al 2021. Ma proviamo a fare ordine.

Sanatoria criptovalute entro il 30 novembre

02/10/2025

 | 

5 minuti di lettura

Studio Brega

Sanatoria criptovalute: come presentarla

In passato abbiamo già trattato l’argomento:

  • Criptovalute Legge di Bilancio: in arrivo il condono?
  • Sanatoria criptovalute, conviene sfruttarla?

Ma soprattutto, abbiamo effettuato una serie di considerazioni. Ricordiamo che fino all’entrata in vigore della recente legge di Bilancio, tali tematiche non erano normate. I contribuenti che fino al 31/12/2021 hanno provveduto a dichiarare i propri asset lo hanno fatto basandosi esclusivamente su interpelli dell’Agenzia Entrate, poiché non esisteva (fino ad oggi) una legge che imponeva questo adempimento. Ora la normativa interviene fornendo la possibilità di sanare potenziali adempimenti passati non rispettati. Appare conseguentemente bizzarro dover sfruttare una sanatoria per non aver dichiarato le criptovalute, quando fino ad oggi nessuno obbligo di dichiarazione era espressamente previsto. In altre parole si tratta di pagare una sanzione per non aver rispettato una legge che non c’era.



E ancora. Il comma 127 della Legge di Bilancio prevede che le plusvalenze/minusvalenze relative a operazioni aventi oggetto cripto-attività eseguite prima dell’entrata in vigore della Legge si considerano realizzate. Cosa significa? Significa che le plusvalenze realizzate prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio sono potenzialmente tassabili, così come le minusvalenze potenzialmente deducibili. Come a confermare che fino ad oggi nessuna norma era presente e la suddetta materia imponibile non era appunto tale.

Le istruzioni fornite dall’agenzia entrate

Ma torniamo alle istruzioni recentemente illustrate dall’Agenzia Entrate per presentare la sanatoria per le proprie criptovalute. I contribuenti interessati che fino al 2021 hanno omesso di indicare le criptovalute nel quadro RW della propria dichiarazione possono regolarizzare la propria posizione. Come?

  • presentando il modello;
  • indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta;
  • versando una sanzione dello 0,5% del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo d’imposta.

Coloro i quali hanno invece omesso di esporre i redditi realizzati derivanti da cripto-attività possono seguire le istruzioni sopra elencate. Con una piccola differenza però: dovranno versare un’imposta sostitutiva che ammonta al 3,5% del valore delle criptovalute.




La cosiddetta istanza di emersione o sanatoria delle criptovalute deve essere presentata entro il 30 novembre 2023, così come entro tale data devono essere versate le relative imposte sostitutive e/o sanzioni. Dal provvedimento sopracitato apprendiamo però un ulteriore onere a carico del contribuente che consiste nell’allegare all’istanza una relazione di accompagnamento.

Sanatoria criptovalute e relazione di accompagnamento

Tale relazione deve avere il seguente contenuto:

  • Un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto dell’istanza;
  • Un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati;
  • Dettaglio analitico del valore complessivo delle cripto-valute e delle altre cripto-attività. Occorrerà predisporre un apposito prospetto in cui indicare, separatamente per tipologia, il valore delle cripto-attività al momento di ogni singolo realizzo o alla data del 31 dicembre.

Quale ratio sottintende tale ultimo adempimento? Ricordiamo che il contribuente deve dimostrare la “liceità della provenienza delle somme investite” (comma 142) , nonché documentare “con elementi certi e precisi” (comma 126) il costo di acquisto dei propri asset. In assenza di questi il costo è pari a zero. Come può il contribuente rispettare tale onere?




Producendo, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:

  • Contabili bancarie;
  • Wallet address;
  • Numeri di transactionID;
  • Ogni eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle criptoattività al soggetto che presenta l’istanza.

Arrivati a questo punto, la domanda sorge spontanea. Il mondo del Web3 è caratterizzato da criptovalute, token fungibili e non, Dapps e DAO e altri ecosistemi che effettuano transazioni on chain (quindi senza alcun intermediario). Come è possibile reperire idonea documentazione in questi casi?




Ad ogni modo, l’istanza di regolarizzazione, completa di tutti gli allegati necessari, dovrà essere inviata via pec e firmata digitalmente. E’ espressamente previsto dal provvedimento la possibilità che sia il professionista a predisporre la trasmissione.

Nel caso volessi approfondire

Contributo a fondo perduto per realtà virtuale e blockchain. Ecco chi può richiederlo

Leggi articolo

Leggi anche

Vai alle news
Tassazione criptovalute: prorogato il versamento delle imposte

Tassazione criptovalute: prorogato il versamento delle imposte

L’ultima legge di Bilancio del governo ha impostato una prima cornice legislativa per la tassazione…

Leggi l’articolo
Sanatoria criptovalute: conviene sfruttarla?

Sanatoria criptovalute: conviene sfruttarla?

Habemus Legge di Bilancio 2023. E con essa un primo tentativo di inquadramento delle criptovalute.…

Leggi l’articolo
Rivalutazione criptovalute: quando e come pagare

Rivalutazione criptovalute: quando e come pagare

Il comma 133 della legge 197/2022 prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione del prezzo…

Leggi l’articolo