Tassazione criptovalute: prorogato il versamento delle imposte
L’ultima legge di Bilancio del governo ha impostato una prima cornice legislativa per la tassazione…
Leggi l’articoloLa tassazione delle criptovalute assume sempre più importanza in un momento storico in cui un fenomeno di nicchia sta diventando un argomento sulla bocca di tutti. Quando poi si parla di finanza e rendimenti, che siano riferiti all’economia reale o al settore dei cripto asset, è impossibile non introdurre l’argomento della tassazione. Così come l’acquisto delle criptovalute appare semplice, non lo è altrettanto l’inquadratura a livello fiscale dei redditi percepiti dalla loro detenzione. In un nostro precedente articolo abbiamo spiegato come sia obbligatoria la compilazione della dichiarazione dei redditi in caso di detenzione di criptovalute ai fini del monitoraggio fiscale. Con questo nostro contributo cerchiamo di inquadrare il tipo di reddito che scaturisce dal possesso di questi beni. Oltre al livello di tassazione che ne deriva.
17/09/2025
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Studio Brega
Analizziamo come l’acquisto di criptovalute possa generare redditi imponibili in capo ad un privato. Escludiamo in questa sede la casistica in cui sia un imprenditore a procedere all’acquisto delle criptovalute.
Cominciamo con una premessa. Ai fini Irpef, ovvero l’imposta sui redditi delle persone fisiche, i redditi imponibili si declinano nelle seguenti categorie:
Il gioco sta nel cercare di capire come le criptovalute possano essere interpretate dal fisco e in quale categoria di redditi possano essere inquadrate. E’ opportuno ricordare come al momento della scrittura del presente articolo regni incontrastata l’incertezza. Il legislatore non si è ancora espresso in maniera decisa sui cripto asset (se non definendoli “valute virtuali” ai fini della normativa antiriciclaggio). Conseguentemente dal punto di vista fiscale non c’è chiarezza assoluta, ma essendo il fenomeno sempre più predominante è opportuno cominciare a fare dei ragionamenti in tal senso.
Nel tentare un inquadramento dei proventi realizzati dopo l’acquisto di criptovalute da parte di soggetti non imprenditori, sembra potersi escludere la maggior parte delle categoria sopraesposte. Parliamo dei redditi fondiari, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, e ovviamente i redditi d’impresa; resta dunque da valutare se possano rientrare o meno nei redditi di capitale o nei redditi diversi.
La categoria dei redditi di capitale comprende interessi e proventi, dividendi societari, redditi derivanti dai rendimenti di contratti di assicurazione sulla vita, redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche,… In generale, parliamo di “interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”. Ebbene, se parliamo di criptovalute, queste ultime sono proprio idonee a generare differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; parliamo di plusvalenze o minusvalenze da negoziazione.
Di conseguenza, sembra sia corretto escludere anche la categoria dei redditi di capitale. Vero è che, secondo un’analisi del collega Francesco Avella, “la riconducibilità ai redditi di capitale potrebbe risultare ammissibile quanto ai proventi ottenuti mettendo a disposizione criptovalute per Forging o Staking, ovvero per lo Yield Farming di nuove criptovalute nell’ambito di progetti DeFi; oltre ai proventi ottenuti nell’ambito di operazioni di Savings di criptovalute”.
Ad ogni modo, resterebbe da esplorare la categoria dei redditi diversi, che per via residuale non può che essere accettata. L’art. 67 del Tuir disciplina i redditi diversi e le fattispecie che potrebbero rivelarsi utili ad inquadrare le criptovalute. Parliamo di certificati di massa, valute estere, contratti derivati, strumenti finanziari, opere dell’ingegno. Proviamo brevemente a disaminarle.
Certificati di massa
Con certificati di massa si intendono “documenti offerti in sottoscrizione al pubblico che non costituiscono titoli di credito ”. Le criptovalute, tuttavia, non sono rappresentative di crediti e pare dubbio che una ITO o ICO o un Airdrop, siano assimilabili ad una offerta di sottoscrizione al pubblico; ad eccezione di alcuni casi in cui risulti evidente che si tratta di un tramite per la raccolta di capitali sul mercato.
Nel caso volessi approfondire
Valute estere
Le valute estere sono intese come “biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale all’estero” (art. 2 Dpr 148/1998). Le criptovalute sono teoricamente utilizzabili come mezzi di pagamento, ma per essere universalmente accettate come tali dovrebbero avere corso legale. In altre parole, la legge di uno Stato dovrebbe ammettere esplicitamente che un debito può essere saldato con l’utilizzo di una determinata criptovalute. L’unica nazione che al momento ha compiuto questo storico passo è stata El Salvador; vedremo se e da chi sarà seguita.
Contratti derivati
L’acquisto di criptovalute non può configurarsi come sottoscrizione di un contratto derivato. Questo in quanto le criptovalute non sono qualificabili come “rapporti”. Non è infatti presente una controparte dalla quale pretendere alcun adempimento legato ad un sottostante e generalmente non ne derivano diritti o obblighi di acquistare o vendere alcun sottostante. Discorso diverso potrebbe rivelarsi in merito agli utility token, ovvero un token che include al suo interno il potere di esercitare un determinato diritto (ad esempio partecipare ad un evento, comprare in anteprima un prodotto, …).