Sostegni bis e contributi a fondo perduto: come calcolarli

Il Decreto Sostegni è stato da poco convertito in legge. Tra le varie misure previste, ricordiamo sicuramente il bonus riconosciuto a fondo perduto previa presentazione di istanza telematica. Con il Sostegni Bis il contributo a fondo perduto verrà erogato automaticamente in base alla domanda presentata dopo l’entrata in vigore del primo dei due decreti. (Ricordiamo che il termine ultimo per presentarla è il 28 maggio 2021). Ma i contributi a fondo perduto non finiscono qui. Siamo infatti in attesa delle istruzioni dell’Agenzia Entrate e della UE in merito ad altri 2 contributi: quelli “alternativi” e quelli “a conguaglio”. Ma andiamo con ordine.

Sostegni bis e contributi a fondo perduto: come calcolarli

19/09/2025

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Studio Brega

Sostegni bis e contributo “automatico”

Ricordiamo quali sono le condizioni che permettono di ottenere il contributo a fondo perduto del primo decreto sostegni. Per poter accedere è obbligatorio avere perso nel 2020 almeno il 30% del fatturato annuo che si era sviluppato nel 2019. Il Sostegni bis offre la possibilità di chiedere semplicemente che sia replicato lo stesso bonus. Facciamo un esempio.



Ad un’azienda che abbia avuto un calo del fatturato di 12 mila euro nell’anno spetterà un rimborso pari a una quota del fatturato perso in un mese. Questa quota ha un limite massimo del 60% per le aziende con giri d’affari sotto i 100 mila euro, e un limite minimo del 20% per la fascia di fatturato compresa tra i 5 e i 10 milioni. Se l’azienda che aveva perso mille euro di fatturato al mese aveva un fatturato annuo sotto i 100 mila euro avrà ottenuto un contributo a fondo perduto di 600 euro. Altrimenti, se il fatturato fosse stato nella fascia più elevata compresa tra 5 e 10 milioni parleremmo di un contributo di 200 €.



Questa prima categoria di contributi viene replicata automaticamente nel sostegni bis. Infatti, chi ha ricevuto la somma spettante dal primo sostegni, si vedrà automaticamente accreditato anche la seconda trance prevista dal sostegni bis. Attenzione, però. Il beneficiario dovrà obbligatoriamente avere ancora la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Sostegni bis. Oltre a non avere incassato indebitamente il precedente contributo. Il denaro sarà versato con bonifico su conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione. In pratica sarà ricalcata la scelta fatta dal beneficiario nella domanda telematica per il contributo del decreto primo decreto sostegni.

Sostegni bis e contributi a fondo perduto “alternativi”

Le imprese avranno anche una seconda possibilità: prendere in considerazione un differente arco temporale per verificare il calo del fatturato. Abbiamo ricordato nel contributo a fondo perduto sopra illustrato che il confronto avveniva tra le annualità 2019 e 2020. Per accedere ai contributi “alternativi” occorrerà verificare l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1/4/20 – 31/3/21 rispetto a quello del periodo 1/4/19 – 31/3/20. Ciò che non cambia, è la riduzione minima del fatturato che dovrà essere provata: parliamo sempre di una percentuale minima del 30%.



Perciò, una volta definito l’arco temporale e la diminuzione minima del fatturato, occorrerà applicare una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1/4/20 – 31/3/21 e l’ammontare medio mensile del periodo 1/4/19 – 31/3/20. Questa percentuale è pari al:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro.
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro.
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro.
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Contributo “automatico” o “alternativo”?

La domanda spontanea che potrebbe sorgere è la seguente. Cosa mi conviene fare, procedere alla richiesta del contributo “automatico” che si basa su quanto già ricevuto, oppure optare per il nuovo contributo “alternativo”? Il suggerimento consiste nel calcolare l’importo cui si avrebbe diritto con i contributi automatici e confrontarlo con quello dell’eventuale contributo alternativo. E valutare di conseguenza. Tra l’altro, se un’impresa riceve i sostegni “automatici” e poi chiede quelli “alternativi”, dovrebbe essere previsto che il beneficiario in questione riceva esclusivamente l’eventuale differenza. Qualora invece il contributo fosse inferiore rispetto a quello spettante, l’Agenzia non darà seguito all’istanza.

Come si effettua la richiesta per i sostegni “alternativi”? I tempi e i modi saranno definiti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta potrà essere presentata solo dopo l’invio della comunicazione della liquidazione periodica Iva riferita al primo trimestre 2021 da parte di coloro che sono obbligati.

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