Decreto Ristoro: le misure varate e le categorie indennizzate

Sintetizziamo le misure del Decreto Ristoro varato il 28 ottobre 2020 al fine di ridurre il peso delle restrizioni imposte nei giorni scorsi.

Decreto Ristoro: le misure varate e le categorie indennizzate

25/09/2025

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Studio Brega

I contributi a fondo perduto

Contributo a fondo perduto per i settori economici colpiti dalle restrizioni. Il Decreto Ristoro prevede l’erogazione di un contributo ai titolari di partita IVA delle attività più colpite da provvedimenti anti-covid. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare di aprile 2019. La platea dei beneficiari include le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni € (con un ristoro pari al 10 % del calo del fatturato). È prevista l’erogazione automatica sul conto corrente per chi aveva già fatto domanda in precedenza. Le risorse dovrebbero arrivare “in tempi record entro il 15 novembre” con erogazione automatica. Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato dal 100% al 400%. (Controlla la tabella dei codici ATECO e delle relative percentuali alla fine dell’articolo).

Le misure relative agli immobili

  • Cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano le attività identificate con codici ATECO inseriti nell’Allegato 1 del Decreto (tabella riportata alla fine dell’articolo). Tra le condizioni, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa. Fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
  • Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Il credito spetta con riferimento ai mesi di ottobre-novembre -dicembre, per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al Decreto (vedi tabella alla fine dell’articolo).

La proroga della cassa integrazione

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. In pratica, i datori di lavoro che riducono l’attività possono presentare domanda di CIGO, Assegno ordinario e Cassa in deroga per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi relativi alle sei settimane, versano un contributo sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.



Sospensione per il mese di novembre 2020 dei versamenti dei contributi e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. La sospensione vale per i datori di lavoro delle attività indicate con i
codici Ateco di cui all’allegato 1 del Decreto
. I contributi previdenziali sospesi vanno pagati entro il 16 marzo 2021 senza l’applicazione di sanzione .

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