Tassazione criptovalute: prorogato il versamento delle imposte
L’ultima legge di Bilancio del governo ha impostato una prima cornice legislativa per la tassazione…
Leggi l’articoloIn questa sede illustreremo il caso in cui, appurata la giacenza media di criptovalute in nostro possesso (51.645,69 euro per 7 giorni consecutivi), ne scaturiscano plusvalenze da tassare (o minusvalenze da dedurre).
17/09/2025
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Studio Brega
Ai sensi dell’art. 68 del Tuir, per calcolare la plusvalenza da tassare occorre considerare la differenza tra due fattori. Il primo è il corrispettivo percepito dalla cessione della criptovaluta; il secondo è il costo di acquisto. Il corrispettivo percepito è pari agli euro incassati in seguito alla vendita di criptovalute e deve essere ridotto di ogni onere inerente, come le commissioni applicate dall’exchange per l’operazione. Il costo di acquisto delle criptovalute vendute è invece leggermente più complesso da calcolare. Occorre infatti considerare diversi aspetti:
Sulle plusvalenza così determinata (10), se imponibile per superamento della predetta giacenza, sarà dovuta l’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 26% (nel nostro caso 2,6), da liquidare in dichiarazione dei redditi e versare con F24.
Nel caso volessi approfondire
Nel paragrafo e negli articoli precedenti abbiamo considerato le cosiddette “cessioni a pronti” di criptovalute, che si distingue dalla cessione a termine. Per cessione a termine si intende la cessione isolata in cui la valuta non è precedentemente acquistata ed è ancora da acquistare. La caratteristica delle cessioni a termine consiste nel fatto che la normativa non prevede alcun tipo di franchigia. Ne consegue che non occorre valutare se nell’anno di riferimento è stata superata o meno la soglia di 51.645,69 €, in quanto qualsiasi plusvalenza o minusvalenza concorrerà al proprio reddito imponibile.
Anche per i derivati non sussiste alcun limite minimo al di sotto del quale si è esenti da tassazione sulle plusvalenze. Per derivati su “valute virtuali” si intendono i contratti a termine che determinano un obbligo di acquistare o cedere valute estere (risoluzione n. 67/E del 2010). Ebbene, anche sulle plusvalenze derivanti da tali tipi di contratti è dovuta l’imposta sostitutiva dell’Irpef in misura pari al 26%. Senza considerare alcuna franchigia. (art. 68 comma 8 del Tuir).
Abbiamo chiarito come le tasse sulle criptovalute si sostanzino in un’aliquota del 26% sulle plusvalenze realizzate nell’anno. Ma qualora il corrispettivo incassato risulti inferiore al costo di acquisto? In altre parole, quando subisco una minusvalenza? Le eventuali minusvalenze realizzate andranno ad abbattere eventuali plusvalenze ottenute da altre criptovalute. Ricapitolando: le cessioni a pronti fiscalmente rilevanti, le cessioni a termine e i derivati sono tassati al 26% se producono plusvalenze. Qualora invece sorgessero delle minusvalenze, queste ultime: