Valore bitcoin in bilancio anziendale: conviene inserirlo?

Negli articoli precedenti abbiamo tentato di proporre una disamina dell’attuale inquadramento fiscale delle criptovalute. Come più volte sostenuto, la normativa non ha ancora definito delle linee guida per inquadrare in maniera puntuale i cripto asset. Oggi possiamo solamente basarci su alcune pronunce dell’Agenzia Entrate, che se non ci schiariscono le idee, perlomeno forniscono una direzione da seguire.

Se fino ad ora abbiamo analizzato la tassazione delle criptovalute per i soggetti non imprenditori, proviamo in questa sede a ragionare su come un’azienda possa detenere tali beni, su quale valore di bitcoin dovrebbe iscrivere a bilancio e se questo costituite reddito imponibile soggetto a tassazione.

Valore bitcoin in bilancio anziendale: conviene inserirlo?

17/09/2025

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Studio Brega

È possibile inserire criptovalute in bilancio?

Come anticipato, nel nostro ordinamento non troviamo una qualificazione giuridica univoca delle criptovalute; l’unica definizione che abbiamo è quella di “valute virtuali” valevole ai fini della normativa antiriciclaggio. Questa incertezza generale si riflette anche a livello contabile, poiché il nostro codice civile non fornisce alcuna indicazione in merito alla classificazione in bilancio dei cripto asset. A livello internazionale il tema della classificazione in bilancio delle criptovalute è stato affrontato dall’Ifrs Interpretations Committee (“Comitato IAS/IFRS”). Secondo il Comitato IAS/IFRS, le valute virtuali possono essere tipizzate in due diverse categorie all’interno del bilancio aziendale: attività immateriali o rimanenze.



Attività immateriali

Se l’azienda che detiene gli asset li possiede non come beni tipicamente destinati alla vendita nel normale svolgimento della sua attività, potrà inserire il valore dei bitcoin o delle altre criptovalute tra le immobilizzazioni immateriali. Nello specifico, secondo lo IAS 38 parla di attività immateriale con riferimento a “un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica”. Essa è identificabile se:

  • è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata
  • deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali

Le valute virtuali soddisferebbero la definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38 in quanto si tratta di attività non monetarie, oltre a rivelarsi attività separabili, vendibili o scambiabili individualmente.

Valore bitcoin inserito nel bilancio aziendale secondo gli orientamenti internazionali

Rimanenze

Se i beni detenuti sono destinati alla vendita nel normale svolgimento dell’attività, allora la situazione cambia leggermente. L’azienda potrà inserire il valore di bitcoin o delle altre criptovalute nella voce delle rimanenze. Lo IAS 2 delinea le caratteristiche di tali beni, ovvero quelli

  • posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività
  • impiegati nei processi produttivi per la vendita o sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

Successivamente al Comitato IAS/IFRS, l’Aicpa ha pubblicato un documento secondo il quale le caratteristiche delle valute virtuali corrispondono a quelle delle attività immateriali, ma è da escludersi che le stesse siano assimilabili a strumenti finanziari o a rimanenze. L’Aicpa non è nient’altro che l’istituto rappresentativo della professione contabile statunitense. Dalla lettura della pubblicazione emerge innanzitutto che le criptovalute non possano essere sicuramente considerati strumenti finanziari. Questo perché:

  • non soddisfano la definizione di cash o cash equivalent, dato che non hanno corso legale e non sono autorizzate da Stati sovrani
  • non sono classificabili come attività finanziarie, dato che non rappresentano un investimento in capitale di terzi e non conferiscono diritti a ricevere denaro o altri strumenti finanziari

Sempre secondo l’associazione statunitense, le valute virtuali non possono mai considerarsi rimanenze, in quanto mancherebbero di consistenza fisica. E’ di conseguenza intuibile quale sia l’inquadramento delle criptovalute secondo i contabili a stelle e strisce: il valore di bitcon o di altre criptovalute dovrebbe essere inserito all’interno delle attività immateriali.

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Valore bitcoin in azienda: cosa dice l’italia?

Dato uno sguardo alla panoramica internazionale, verifichiamo cosa riportano i principi contabili italiani. Cerchiamo cioè di capire come potremmo inserire in bilancio i cripto asset qualora decidessimo di acquistarli con la nostra azienda. Con riferimento ai principi contabili italiani, sembra comunque doversi escludere che le valute virtuali siano qualificabili come:

  • disponibilità liquide (OIC 14);
  • crediti (OIC 15);
  • strumenti finanziari (OIC 32)

Analogamente all’orientamento internazionale, sembra che all’interno del bilancio le criptovalute possano essere inquadrate come attività immateriali o rimanenze. Le immobilizzazioni immateriali sono definite nell’OIC 24, par. 4, come “attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità (…) costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Comprendono:

  • oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
  • beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili)”.

I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società. Proseguendo nello specifico, l’OIC 24 definisce i beni immateriali come “beni non monetari privi di consistenza fisica e rappresentati da diritti giuridicamente tutelati“. Un bene di questo tipo

  • è separabile, ossia può essere separato dalla società e può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure
  • deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società

Non si riscontrano quindi sostanziali differenze tra la definizione di “attività immateriali” prevista nei principi contabili internazionali (IAS 38, par. 8) rispetto a quella di “beni immateriali” contenuta nel nostro ordinamento (OIC 24, par. 9).

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