Bonus collaboratori sportivi: le ultime novità per riceverlo

Il decreto legge c.d. “Sostegni” riconferma il bonus collaboratori sportivi con un nuovo stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021. Se i requisiti per beneficiare dell’indennità e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti precedentemente adottati, due sono invece le importanti novità da segnalare. Vediamo di cosa si tratta. (fonte: fiscosport.it).

Bonus collaboratori sportivi: le ultime novità per riceverlo

22/09/2025

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Studio Brega

Le novità

Il bonus collaboratori sportivi previsto dal DL “Sostegni” è contraddistinto da due importanti novità rispetto alle versioni precedenti. La prima consiste nel fatto che il bonus non sia legato ad alcuna mensilità. Per cui, almeno per il momento, è da considerarsi una tantum. La seconda riguarda l’importo. Quest’ultimo non è fisso ma variabile. E viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 sulla base dei seguenti parametri.

  • 3.600 euro. Solo se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro.
  • 2.400 euro. Solo se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro.
  • 1.200 euro. Solo se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

Si tratta quindi di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta pre-covid. La norma specifica che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021. Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia tuttavia di lasciare fuori quei contratti avviati per la prima volta nel 2020 e non agganciati a compensi percepiti nell’anno precedente.

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Le modalità di erogazione

Il bonus collaboratori sportivi sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. I soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità. L’erogazione presuppone e richiede la permanenza dei requisiti. I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Le domande verranno istruite secondo l’ordine di presentazione.

I requisiti richiesti

Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto riconosce il bonus collaboratori sportivi a favore delle seguenti categorie

  • lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e SSD regolarmente iscritte al Registro Coni.
  • che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
  • non siano percettori di altri redditi da lavoro. Autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati.
  • che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.
  • che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia come prorogate e integrate e dal nuovo decreto sostegni. In particolare, ci riferiamo a trattamenti di cassa integrazione, indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all’Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari. Oppure indennità per reddito di ultima istanza.

Per qualsiasi dubbio in merito, vi invitiamo a contattarci senza impegno.

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