Tassazione criptovalute: prorogato il versamento delle imposte
L’ultima legge di Bilancio del governo ha impostato una prima cornice legislativa per la tassazione…
Leggi l’articoloSintetizziamo le misure del Decreto Ristoro varato il 28 ottobre 2020 al fine di ridurre il peso delle restrizioni imposte nei giorni scorsi.
25/09/2025
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Studio Brega
Contributo a fondo perduto per i settori economici colpiti dalle restrizioni. Il Decreto Ristoro prevede l’erogazione di un contributo ai titolari di partita IVA delle attività più colpite da provvedimenti anti-covid. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare di aprile 2019. La platea dei beneficiari include le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni € (con un ristoro pari al 10 % del calo del fatturato). È prevista l’erogazione automatica sul conto corrente per chi aveva già fatto domanda in precedenza. Le risorse dovrebbero arrivare “in tempi record entro il 15 novembre” con erogazione automatica. Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato dal 100% al 400%. (Controlla la tabella dei codici ATECO e delle relative percentuali alla fine dell’articolo).
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. In pratica, i datori di lavoro che riducono l’attività possono presentare domanda di CIGO, Assegno ordinario e Cassa in deroga per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi relativi alle sei settimane, versano un contributo sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.
Sospensione per il mese di novembre 2020 dei versamenti dei contributi e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. La sospensione vale per i datori di lavoro delle attività indicate con i
codici Ateco di cui all’allegato 1 del Decreto. I contributi previdenziali sospesi vanno pagati entro il 16 marzo 2021 senza l’applicazione di sanzione .