Tassazione criptovalute: prorogato il versamento delle imposte
L’ultima legge di Bilancio del governo ha impostato una prima cornice legislativa per la tassazione…
Leggi l’articoloIl comma 133 della legge 197/2022 prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione del prezzo di acquisto delle proprie criptovalute. In cosa consiste? Si tratta della possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei propri asset alla data del primo gennaio 2023. Rideterminare a quale importo? Al valore normale degli asset detenuti a tale data. La volontà concessa dal legislatore è chiara: incentivare l’emersione di tutti quei potenziali redditi imponibili che negli ultimi anni non hanno mai avuto un’adeguata cornice normativa entro la quale essere inclusi. La premialità che la norma concede ai contribuenti che decidono di sfruttare questa possibilità consiste nella possibilità di versare un’imposta sostitutiva sul valore ottenuto dalla rivalutazione delle criptovalute pari al 14% del valore delle stesse. Entriamo più nel dettaglio e vediamo come è possibile sfruttare questa opportunità.
L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle criptovalute doveva originariamente essere versata entro il 30 giugno 2023 con le seguenti modalità:
02/10/2025
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Studio Brega
Il comma 133 citato inizialmente è caratterizzato da 3 principali limiti:
Non approfondiremo in questa sede la ratio che ha portato ad assegnare alle criptovalute una precisa collocazione geografica all’estero, per non parlare della perplessità che sorge ogniqualvolta il possesso delle chiavi private viene equiparato all’intestazione di un conto corrente o di una cassetta di sicurezza.
Nel caso volessi approfondire
Il primo punto dell’elenco sopra illustrato specificava l’obbligatorietà del contribuente ad assoggettare a rivalutazione l’intera quantità dei propri asset detenuti. Ebbene, la citata circolare dell’Agenzia Entrate sottolinea che nel caso in cui il contribuente detenga più cripto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione. Ad esempio, se il contribuente alla data del 1° gennaio 2023 detiene 10 bitcoin e 20 ether e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin, deve rideterminare il valore di tutti i 10 bitcoin detenuti.
Appurato questo aspetto, quale valore dovrò considerare per applicare la mia imposta sostitutiva del 14%? Sempre dalla circolare apprendiamo che “il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa”. In caso di acquisto di cripto attività su piattaforme decentralizzate (o addirittura exchange che hanno chiuso i battenti), come potrà essere giustificato l’acquisto?
Su questa problematica tenta di venire in nostro soccorso la medesima circolare dell’Agenzia. Qualora infatti “non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.” Ricordiamo a scanso di equivoci che il valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in mancanza dei quali il costo è pari a zero. A questo punto del ragionamento un’altra domanda sorge spontanea. Quando un sito può essere considerato “specializzato” nella rilevazione dei valori di mercato delle criptovalute?
Ad ogni modo il valore rideterminato potrà essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di rimborso o cessione della cripto-attività. Oppure addirittura in caso di permuta con altre cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni: è il caso per esempio dell’ acquisto di un NFT con una criptovaluta. Ricordiamo che l’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto delle cripto-attività non consente il realizzo di minusvalenze.
L’imposta sostitutiva deve essere versata con il codice tributo “1717” tramite modello F24. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
L’articolo 2 del DL n.132 del 29/9/23 è intervenuto prorogando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14%. Alla data di redazione del presente contenuto il termine ultimo è stato infatti prorogato al 15 novembre 2023, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Resta comunque confermata la possibilità per il contribuente di sfruttare il cosiddetto ravvedimento operoso per beneficiare della riduzione di eventuali sanzioni in merito a violazioni di legge.
Precisiamo che il versamento dell’imposta sostitutiva si considera perfezionato in due casi. Il primo, in caso di versamento integrale della somma entro il 15 novembre 2023; il secondo al versamento delle prima delle 3 rate. In entrambe le situazioni il contribuente investitore potrà considerare immediatamente il nuovo valore di acquisto per calcolare le plusvalenze.